In caso d’assenza dell’Accompagnatore, il Capitano della
squadra dovrà sostituirlo in tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento
Organico (art. 12 del R.A.S.).
L’Accompagnatore della squadra ospitante, dovrà assicurarsi
che nel recinto di gioco, abbiano accesso solo ed esclusivamente, le persone
preventivamente autorizzate dall’arbitro.
L’arbitro dovrà accertarsi che sia presente e disponibile in
ogni momento per conto della Società ospitante il tesserato Addetto all’Arbitro (art. 7 -lettera c- del R.A.S.),
il cui nome dovrà risultare sull’elenco
dei giocatori unitamente agli estremi della tessera federale e di un documento d’identità;
tale
funzione può essere svolta da qualunque
tesserato maggiorenne della società.
La presenza dell’Addetto all’Arbitro deve assicurare
l’assolvimento dei compiti arbitrali, il
regolare svolgimento della gara, oltre che
garantire la tutela delle persone ammesse al recinto di gioco.
L’Addetto all’Arbitro può svolgere contemporaneamente anche
le funzioni d’Accompagnatore (art. 7
-lettera c- del R.A.S.).
I tesserati, con la sola qualifica d’allenatore, non possono
ricoprire l’incarico d’addetto
all’arbitro o di dirigente accompagnatore, giacché l’allenatore non è considerato tesserato per
una specifica Società.
L’Accompagnatore della squadra ospitante È AMMESSO al recinto di gioco (art. 13 del R.A.S.).
Inoltre, PUÒ svolgere contemporaneamente
anche le funzioni d’addetto all’arbitro (art. 7 - lettera c- del R.A.S.).
Come pure è ammesso nel recinto di gioco
l’Accompagnatore della squadra ospitata.
L’assenza di uno o d’entrambi gli accompagnatori, così come
la mancanza dell’addetto all’arbitro,
costituiscono inadempienza per le
società e pertanto tali assenze vanno evidenziate nel referto di
gara.
Per le gare disputate in campo neutro, per squalifica del
campo di gioco o per indisponibilità
dello stesso, le prescrizioni di cui art. 7 del R.A.S debbono essere osservate dall’affiliato che
avrebbe dovuto ospitare la gara.
Per le gare disputate in campo neutro, per altri motivi,
entrambi gli affiliati sono tenuti ad
osservare le prescrizioni di cui al primo comma fatta eccezione per quelle di cui ai punti
- [richiesta forza pubblica],
- [esibizione omologazione campo] ed
- [comunicazione mancata effettuazione della gara]
che sono poste a
carico dell’affiliato incaricato
dell’organizzazione della gara dal competente organo federale,
nonché quella di cui al punto
- [presenza del medico]
nel caso in cui uno dei
partecipanti alla gara o l’affiliato incaricato dell’organizzazione della stessa abbia assicurato per iscritto la
presenza di un medico.
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