Etichette

martedì 26 gennaio 2016

909181 ADDETTO ALL'ARBITRO ED ACCOMPAGNATORE



Entrambe le squadre dovranno presentare un ACCOMPAGNATORE i cui compiti devono essere svolti da un qualsiasi tesserato maggiorenne della Società (art. 8 del R.A.S.). 

In caso d’assenza dell’Accompagnatore, il Capitano della squadra dovrà sostituirlo in tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Organico (art. 12 del R.A.S.). 

L’Accompagnatore della squadra ospitante, dovrà assicurarsi che nel recinto di gioco, abbiano accesso solo ed esclusivamente, le persone preventivamente autorizzate dall’arbitro. 

L’arbitro dovrà accertarsi che sia presente e disponibile in ogni momento per conto della Società ospitante il tesserato Addetto  all’Arbitro (art. 7 -lettera c- del R.A.S.), il cui nome dovrà risultare  sull’elenco dei giocatori unitamente agli estremi della tessera  federale e di un documento d’identità; 

tale funzione può essere  svolta da qualunque tesserato maggiorenne della società. 

La presenza dell’Addetto all’Arbitro deve assicurare l’assolvimento  dei compiti arbitrali, il regolare svolgimento della gara, oltre che  garantire la tutela delle persone ammesse al recinto di gioco.   

L’Addetto all’Arbitro può svolgere contemporaneamente anche le  funzioni d’Accompagnatore (art. 7 -lettera c- del R.A.S.). 

I tesserati, con la sola qualifica d’allenatore, non possono ricoprire  l’incarico d’addetto all’arbitro o di dirigente accompagnatore, giacché  l’allenatore non è considerato tesserato per una specifica Società. 

L’Accompagnatore della squadra ospitante È AMMESSO al  recinto di gioco (art. 13 del R.A.S.). 

Inoltre, PUÒ svolgere  contemporaneamente anche le funzioni d’addetto all’arbitro (art. 7 -  lettera c- del R.A.S.). 

Come pure è ammesso nel recinto di gioco l’Accompagnatore  della squadra ospitata.   

L’assenza di uno o d’entrambi gli accompagnatori, così come la  mancanza dell’addetto all’arbitro, costituiscono inadempienza per le  società e pertanto tali assenze vanno evidenziate nel referto di gara.   

Per le gare disputate in campo neutro, per squalifica del campo di gioco o  per indisponibilità dello stesso, le prescrizioni di cui art. 7 del R.A.S  debbono essere osservate dall’affiliato che avrebbe dovuto ospitare la  gara. 


Per le gare disputate in campo neutro, per altri motivi, entrambi gli affiliati  sono tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al primo comma fatta  eccezione per quelle di cui ai punti 
  • [richiesta forza pubblica], 
  • [esibizione omologazione campo] ed 
  • [comunicazione mancata  effettuazione della gara] 


che sono poste a carico dell’affiliato incaricato  dell’organizzazione della gara dal competente organo federale, nonché  quella di cui al punto 
  • [presenza del medico] 

nel caso in cui uno dei  partecipanti alla gara o l’affiliato incaricato dell’organizzazione della  stessa abbia assicurato per iscritto la presenza di un medico.  

Nessun commento:

Posta un commento