- a) si, ma con una dichiarazione che tale giocatore è regolarmente tesserato-,
- b) no, la tessera federale è documento privilegiato,
- c) si, non è necessaria alcuna dichiarazione.
MANCANZA DI TESSERA FEDERALE Art. 8 del REGOLAMENTO ATTIVITÀ SPORTIVA
Visto l’art. 8 - COMPITI DELL’ACCOMPAGNATORE del
Regolamento Attività Sportiva che al punto
a) recita:
“…Nel caso in cui al momento
della gara, il giocatore sia già stato tesserato, ma l’accompagnatore non sia per qualsiasi motivo in possesso della tessera,
può dichiarare per iscritto, assumendosene
tutte le responsabilità, che il giocatore è regolarmente tesserato, indicando il numero di tesseramento. In caso di
smarrimento o di distruzione della
tessera l’accompagnatore potrà esibire all’arbitro anche copia della richiesta di duplicato, ma in ogni caso dovrà
essere indicato sull’elenco il numero
di tesseramento…”
La Commissione Tecnica
Federale, nella sua seduta del 10.11.06, su istanza della Commissione Nazionale Arbitri, ha fornito la seguente interpretazione
in deroga: Nell’elenco giocatori non è necessario sia indicato il numero della tessera
non disponibile per qualsiasi motivo,
compresa la distruzione e/o lo smarrimento.
È responsabilità dell’accompagnatore dichiarare che il giocatore di cui non è
disponibile la tessera è regolarmente
tesserato.
Il controllo sulla
veridicità di tale dichiarazione sarà poi effettuato dall’Ufficio del Giudice Sportivo.
Tutto quanto sopra esposto non esime l’arbitro dall’effettuare un puntuale
controllo dell’identità del giocatore.
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