CIRCOLARE INFORMATIVA 30/2021-22
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
(VALIDITÀ)
È stato chiesto un parere all’Ufficio Affari Legali della FIR in merito a quanto riportato al punto 8.3 - DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO nella Circolare Informativa 2020-21 della FIR che a pagina 67 testualmente recita:
… “Dichiarazione di autenticità e fotocopia documento.
Per i tesserati giocatori e giocatrici, in alternativa, potrà essere presentata all’arbitro copia fotostatica del documento di identità personale, unitamente alla dichiarazione di autenticità (il cui modello è pubblicato in formato “word” sul sito federale www.federugby.it alla pagina “modulistica federale”), entrambe sottoscritte dal Presidente della società in carica.
ATTENZIONE: I documenti e i certificati di identità che scadono in data anteriore alla fine del campionato, mantengono la loro validità ai soli fini federali fino al termine della stagione sportiva.” …
QUESITO
La copia fotostatica del documento d’identità personale, unitamente alla dichiarazione di autenticità, entrambe sottoscritte dal Presidente in carica della società, mantengono la loro validità anche in anni sportivi successivi alla loro originale “compilazione/sottoscrizione”?
DETERMINAZIONE
Per un mero errore materiale non è stato riportato nella Circolare Informativa della stagione 2021/22, un principio ormai consolidato negli anni e cioè che la dichiarazione di autenticità della copia fotostatica del documento di identità personale del tesserato giocatore sottoscritta dal presidente in carica della società rimane valida anche per le stagioni sportive successive a condizione che:
• il documento di riconoscimento sia in corso di validità;
• il giocatore sia tesserato per la stessa società;
• il presidente firmatario non sia cambiato.
Peraltro, essendo tale disposizione presente nella Circolare Informativa della scorsa stagione sportiva, al punto 6.3 – Documento di riconoscimento, è da intendersi che le dichiarazioni di autenticità firmate dai presidenti nelle precedenti stagioni sportive , qualora ricorrano le predette condizioni, siano a tutti gli effetti da considerarsi valide anche nel corso di quella attuale.
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