ADDETTO ALL’ARBITRO
L’arbitro dovrà accertarsi che sia presente e disponibile in ogni momento per conto della società ospitante il tesserato addetto all’arbitro (art. 7 -lettera c-del R.A.S.), il cui nome dovrà risultare sull’elenco dei giocatori della sola squadra ospitante, unitamente agli estremi della tessera federale e di un documento d’identità; tale funzione può essere svolta da qualunque tesserato maggiorenne della società. NON è consentito indicare un tesserato addetto all’arbitro alla squadra ospitata.
La presenza dell’addetto all’arbitro deve assicurare l’assolvimento dei compiti arbitrali, il regolare svolgimento della gara, oltre che garantire la tutela delle persone ammesse al recinto di gioco.
L’addetto all’arbitro può svolgere contemporaneamente anche le funzioni di accompagnatore (art. 7 -lettera c-del R.A.S.) e viceversa.
Entrambi sono ammessi al recinto di gioco, così come l’accompagnatore della squadra ospitata.
I tesserati con la sola qualifica di allenatore non possono ricoprire l’incarico di addetto all’arbitro o di dirigente accompagnatore, giacché l’allenatore non è considerato tesserato per una specifica società.
L’assenza di uno o entrambi gli accompagnatori, così come la mancanza dell’addetto all’arbitro, costituiscono inadempienza per le società e il fatto, pur non essendo motivo di non effettuazione della gara, andrà evidenziato nel referto.
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