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giovedì 28 luglio 2016

277659 DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE

Entrambe le squadre dovranno presentare un ACCOMPAGNATORE i cui compiti devono essere svolti da un qualsiasi tesserato maggiorenne della Società (art. 8 del R.A.S.). 

In caso d’assenza dell’Accompagnatore, il Capitano della squadra dovrà sostituirlo in tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Organico (art. 12 del R.A.S.). 

L’Accompagnatore della squadra ospitante, dovrà assicurarsi che nel recinto di gioco, abbiano accesso solo ed esclusivamente, le persone preventivamente autorizzate dall’arbitro. 

L’arbitro dovrà accertarsi che sia presente e disponibile in ogni momento per conto della Società ospitante il tesserato Addetto all’Arbitro (art. 7 -lettera c- del R.A.S.), il cui nome dovrà risultare sull’elenco dei giocatori unitamente agli estremi della tessera federale e di un documento d’identità; tale funzione può essere svolta da qualunque tesserato maggiorenne della società. 

La presenza dell’Addetto all’Arbitro deve assicurare l’assolvimento dei compiti arbitrali, il regolare svolgimento della gara, oltre che garantire la tutela delle persone ammesse al recinto di gioco. 

L’Addetto all’Arbitro può svolgere contemporaneamente anche le funzioni d’Accompagnatore (art. 7 -lettera c- del R.A.S.). 

I tesserati, con la sola qualifica d’allenatore, non possono ricoprire l’incarico d’addetto all’arbitro o di dirigente accompagnatore, giacché l’allenatore non è considerato tesserato per una specifica Società. 

L’Accompagnatore della squadra ospitante È AMMESSO al recinto di gioco (art. 13 del R.A.S.). 

Inoltre, PUÒ svolgere contemporaneamente anche le funzioni d’addetto all’arbitro (art. 7 - lettera c- del R.A.S.). 

Come pure è ammesso nel recinto di gioco l’Accompagnatore della squadra ospitata. 

L’assenza di uno o d’entrambi gli accompagnatori, così come la mancanza dell’addetto all’arbitro, costituiscono inadempienza per le società e pertanto tali assenze vanno evidenziate nel referto di gara. 

Per le gare disputate in campo neutro, per squalifica del campo di gioco o per indisponibilità dello stesso, le prescrizioni di cui art. 7 del R.A.S debbono essere osservate dall’affiliato che avrebbe dovuto ospitare la gara. 

Per le gare disputate in campo neutro, per altri motivi, entrambi gli affiliati sono tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al primo comma fatta eccezione per quelle di cui ai punti [richiesta forza pubblica],  [esibizione omologazione campo] ed  [comunicazione mancata effettuazione della gara] che sono poste a carico dell’affiliato incaricato dell’organizzazione della gara dal competente organo federale, nonché quella di cui al punto [presenza del medico] nel caso in cui uno dei partecipanti alla gara o l’affiliato incaricato dell’organizzazione della stessa abbia assicurato per iscritto la presenza di un medico. 

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