Nella stagione sportiva 2016-2017, nel campionato seniores, i nati nel 1998, precedentemente al compimento della maggiore età, potranno essere impiegati in ruoli di 1^ e 2^ linea ?
- Si. Ma solo con il consenso scritto dell’esercente la potestà genitoriale.
- No. I minorenni non possono assolutamente giocare in 1^ e 2^ linea
- Si. Pero’, l’arbitro deve assicurarsi che i giocatori minorenni che giocano in 1^ linea siano adeguatamente preparati.
STAGIONE SPORTIVA 2016-2017-CATEGORIA SENIORES
Sono i giocatori nati dal 1974 al 1998 e partecipano solo ai Campionati di serie Eccellenza, A, B, C e alle altre manifestazioni ufficiali Seniores.
I nati nel 1998, precedentemente al compimento della maggiore età, potranno essere impiegati in ruoli di 1^ e 2^ linea, solo con il consenso scritto dell’esercente la potestà genitoriale redatto utilizzando il fac-simile scaricabile dalla modulistica federale, pena l’applicazione dell’art. 29 del Regolamento di Giustizia.
Art. 29 – Illecito tecnico del soggetto affiliato.
1. Il soggetto affiliato che abbia tenuto i seguenti comportamenti è punito con le sanzioni corrispondenti qui di seguito indicate:
- a. Qualora, in occasione di una gara, non metta a disposizione del direttore di gara un tesserato, con la sanzione pecuniaria sino a Euro 250,00;
- b. Qualora non tenga a disposizione dell’arbitro il provvedimento di omologazione del campo, con la sanzione pecuniaria sino a Euro 100,00;
- c. Qualora modifichi le dimensioni e le caratteristiche del terreno di gioco, rispetto a quelle indicate nel provvedimento di omologazione, con la sanzione pecuniaria sino a Euro 500,00 e la perdita della gara, se le dimensioni reali risultano inferiori a quelle minime prescritte, e con la sanzione pecuniaria sino a Euro 250,00, se le dimensioni verificate rientrino nei minimi previsti o la difformità riguardi le altre caratteristiche;
- d. Qualora non comunichi la rinuncia alla gara nei termini e con le modalità previste dall’art. 98 R.O., con la sanzione pecuniaria sino a Euro. 200,00;
- e. Qualora rinunci a delle gare o venga dichiarato rinunciatario ai sensi dell’art. 98 R.O. o effettui gare ufficiali con uno o più giocatori che, secondo le norme federali, non potevano parteciparvi, con la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica, della perdita della gara e con quella pecuniaria da Euro 100 a Euro 2.500,00. Qualora rinunci o venga dichiarata rinunciataria ai sensi dell’art.98 R.O. ad una delle ultime cinque gare del campionato seniores la sanzione pecuniaria minima è di Euro 500,00. Oltre alle sanzioni sopra indicate la società rinunciataria o dichiarata tale è tenuta al rimborso delle spese in favore dell’altra società nonché delle spese arbitrali ed organizzative.
- f. Qualora sia stato dichiarato rinunciatario a più di due gare ovvero si ritiri da un campionato o manifestazione federale oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la relativa iscrizione con le sanzioni dell’esclusione dal 1 campionato o dalla manifestazione federale e quella pecuniaria secondo il seguente schema: Serie Eccellenza: € 6.000,00=; Under 21: € 1.500,00=; Serie “A”: € 4.000,00=; Serie “A” femminile: € 1.000,00=; Serie “B”: €1.500,00=; Serie “C”: € 1.000,00=; Serie Under 19, Under 17, Under 15: € 250,00=; Campionati Seniores – Under 19: € 750,00=; Campinoati o Tornei Under 17 e Under 15: € 250,00=; Attività di Propaganda Under 13: € 100,00=.
- g. Qualora non abbia adempiuto all’obbligo di partecipazione all’attività, secondo le disposizioni del Consiglio Federale, con la penalizzazione di quattro punti in classifica, per ogni campionato o attività di propaganda cui non abbia partecipato, da computarsi con riferimento alla prima squadra del successivo anno sportivo;
- h. Qualora, pur avendo conseguito la promozione ad un campionato di serie superiore con la prima squadra, non abbia adempiuto all’obbligo di partecipazione all’attività, secondo le disposizioni del Consiglio Federale, con la sanzione della non ammissione a tale campionato;
- i. Qualora sia responsabile di fatti che abbiamo impedito il regolare svolgimento della gara, ovvero la prosecuzione della stessa ai sensi dell’art. 90, 2° e 3°comma R.O., con la penalizzazione di quattro punti in classifica e della perdita della gara.
- j. Qualora non assicuri la presenza di un medico durante tutta la durata dell’incontro, con la sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 1.500,00, con la penalizzazione di quattro punti in classifica e la perdita della gara;
- k. Qualora non sia indicato nell’elenco di cui all’art.84 R.O, in violazione a quanto previsto dall’art.54 ultimo comma R.O, il nominativo dell’allenatore ovvero sia indicato un soggetto non munito di idonea abilitazione, con la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500.
Nel caso di che sopra, la società di appartenenza dell’atleta è tenuta a trasmettere obbligatoriamente all’Ufficio del Giudice Sportivo di competenza la dichiarazione di consenso debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia di un documento in corso di validità del genitore o esercente la potestà genitoriale.
Il tesserato potrà essere utilizzato nei ruoli di 1^ e 2^ linea solo dopo che la documentazione di che sopra è pervenuta al GS competente.
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