- a) L’arbitro accetta i documenti che gli presenta l’accompagnatore,perche’ e’ previsto che l’arbitro accetti i documenti in formato elettronico
- b) L’arbitro non accetta i documenti in formato elettronico perche’ tali documenti devono essere presentati solo in formato cartaceo.
- c) *L’arbitro accetta i documenti in formato elettronico ma pretende che questi siano presentati o sul tablet o sul pc portatile dell’accompagnatore. Non li accetta presentati con lo smartphone.
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CIRCOLARE INFORMATIVA 2018-2019
4.3 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
PRINCIPI DI LEALTA’ SPORTIVA
Si sottolinea che il deprecabile uso di un documento contraffatto per favorire la partecipazione ad una gara di un soggetto che non potrebbe prendervi parte, oltre ad essere contrario ai più elementari principi di lealtà e correttezza che devono caratterizzare la pratica sportiva, può altresì determinare gravissime responsabilità sotto altri rilevanti aspetti.
Sono state fortemente inasprite le sanzioni in relazione all’uso di documenti di riconoscimento contraffatti.
DOCUMENTO D’IDENTITÀ PERSONALE
Tutti i tesserati ammessi al recinto di gioco dovranno essere muniti di idoneo documento di identità personale in formato cartaceo o elettronico (solo su tablet o PC portatile dell’accompagnatore, con esclusione di smartphone) da presentare all’arbitro prima della gara unitamente alla tessera stampabile a cura dell’affiliato da pannello web in dotazione.
Per “documento di identità personale” il CF ha stabilito che, ai fini del riconoscimento del giocatore, effettuato dall’arbitro prima dell’inizio della partita, saranno validi tutti i documenti di riconoscimento rilasciati, siglati e timbrati da un’amministrazione dello Stato se corredati da foto e generalità dell’interessato.
DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ E FOTOCOPIA DOCUMENTO
Per i tesserati giocatori, in alternativa, potrà essere presentata all’arbitro copia fotostatica del documento di identità personale, unitamente alla dichiarazione di autenticità (il cui modello è pubblicato in formato “word” sul sito federale www.federugby.it alla pagina “modulistica federale”), entrambe sottoscritte dal Presidente della società in carica.
La dichiarazione di autenticità rimarrà valida anche per le stagioni sportive successive a condizione che:
• il documento di riconoscimento sia in corso di validità;
• il giocatore sia tesserato per la stessa società;
• il Presidente firmatario non sia cambiato.
La validità della copia fotostatica del documento di identità, come sopra certificata, è subordinata al fatto che:
• il documento di identità riprodotto sia integrale (avanti/retro) e completamente leggibile;
• la riproduzione della fotografia del titolare sia tale da permetterne il riconoscimento.
La società che sceglie tale modalità di riconoscimento accetta incondizionatamente che l’ Arbitro possa, in ogni caso di dubbio o incertezza:
a) richiedere la presentazione dell’originale del documento o di altro documento di identità;
b) richiedere, in difetto, la autocertificazione sulla stessa copia fotostatica circa la veridicità delle generalità del titolare o, se minorenne, la certificazione di veridicità di chi esercita la responsabilità genitoriale o dell’accompagnatore.
c) ritirare la copia del documento di identità e trasmetterla al Giudice Sportivo competente, unitamente al referto.
Nell’ipotesi sub b) il ritiro della copia e la trasmissione al Giudice Sportivo sono obbligatori.
I documenti e i certificati di identità che scadono in data anteriore alla fine del campionato mantengono la loro validità ai soli fini federali, fino al termine della stagione sportiva.
Inoltre, salvo quanto sopra previsto, si precisa quanto segue:
4.3.1 CAMPIONATI DI CATEGORIA SENIORES E CAMPIONATI GIOVANILI U.18, U.16, U.14 E PROPAGANDA NON ITALIANI
Sono validi tutti i documenti legali di identità.
Per i giocatori non italiani è valido il passaporto o altro valido documento di identità con foto.
La carta di soggiorno con foto del titolare e il permesso di soggiorno sono considerati documenti legali di identità ai fini del riconoscimento del giocatore ai sensi della delibera Presidenziale n. 6 – 2015/2016).
4.3.2 ATTIVITÀ PROPAGANDA U.12, U.10, U.8 E U.6 Sono validi tutti i documenti legali di identità.
Per i giocatori non italiani è valido il passaporto o altro valido documento di identità con foto.
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