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sabato 23 aprile 2022

745034 VALIDITA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

 CIRCOLARE INFORMATIVA 30/2021-22

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

(VALIDITÀ)

È stato chiesto un parere all’Ufficio Affari Legali della FIR in merito a quanto riportato al punto 8.3 - DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO nella Circolare Informativa 2020-21 della FIR che a pagina 67 testualmente recita:

… “Dichiarazione di autenticità e fotocopia documento. Per i tesserati giocatori e giocatrici, in alternativa, potrà essere presentata all’arbitro copia fotostatica del documento di identità personale, unitamente alla dichiarazione di autenticità (il cui modello è pubblicato in formato “word” sul sito federale www.federugby.it alla pagina “modulistica federale”), entrambe sottoscritte dal Presidente della società in carica.

ATTENZIONE: I documenti e i certificati di identità che scadono in data anteriore alla fine del campionato, mantengono la loro validità ai soli fini federali fino al termine della stagione sportiva.” …

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QUESITO

La copia fotostatica del documento d’identità personale, unitamente alla dichiarazione di autenticità, entrambe sottoscritte dal Presidente in carica della società, mantengono la loro validità anche in anni sportivi successivi alla loro originale “compilazione/sottoscrizione”?

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DETERMINAZIONE

Per un mero errore materiale non è stato riportato nella Circolare Informativa della stagione 2021/22, un principio ormai consolidato negli anni e cioè che la dichiarazione di autenticità della copia fotostatica del documento di identità personale del tesserato giocatore sottoscritta dal presidente in carica della società rimane valida anche per le stagioni sportive successive a condizione che:

• il documento di riconoscimento sia in corso di validità;

• il giocatore sia tesserato per la stessa società;

• il presidente firmatario non sia cambiato.

Peraltro, essendo tale disposizione presente nella Circolare Informativa della scorsa stagione sportiva, al punto 6.3 – Documento di riconoscimento, è da intendersi che le dichiarazioni di autenticità firmate dai presidenti nelle precedenti stagioni sportive , qualora ricorrano le predette condizioni, siano a tutti gli effetti da considerarsi valide anche nel corso di quella attuale.

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mercoledì 4 luglio 2018

649102 DOCUMENTI IN FORMATO ELETTRONICO

Durante il controllo dei documenti, in una partita under 18,  l’arbitro chiede i documenti delle due squadre. L’accompagnatore della squadra x presenta i documenti in formato elettronico memorizzati sul suo smartphon, unitamente a tali documenti in formato elettronico presenta anche le tessere in formato cartaceo stampate dal pannello web.  Come si deve comportare l’arbitro?

  • a) L’arbitro accetta i documenti che gli presenta l’accompagnatore,perche’ e’ previsto che l’arbitro accetti i documenti in formato elettronico
  • b) L’arbitro non accetta i documenti in formato elettronico perche’ tali documenti devono essere presentati solo in formato cartaceo.
  • c) *L’arbitro accetta i documenti in formato elettronico ma pretende che questi siano presentati  o sul tablet o sul pc portatile dell’accompagnatore. Non li accetta presentati con lo smartphone.





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CIRCOLARE INFORMATIVA 2018-2019

4.3 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

PRINCIPI DI LEALTA’ SPORTIVA 
Si sottolinea che il deprecabile uso di un documento contraffatto per favorire la partecipazione ad una gara di un soggetto che non potrebbe prendervi parte, oltre ad essere contrario ai più elementari principi di lealtà e correttezza che devono caratterizzare la pratica sportiva, può altresì determinare gravissime responsabilità sotto altri rilevanti aspetti. 

Sono state fortemente inasprite le sanzioni in relazione all’uso di documenti di riconoscimento contraffatti. 

DOCUMENTO D’IDENTITÀ PERSONALE 
Tutti i tesserati ammessi al recinto di gioco dovranno essere muniti di idoneo documento di identità personale in formato cartaceo o elettronico (solo su tablet o PC portatile dell’accompagnatore, con esclusione di smartphone) da presentare all’arbitro prima della gara unitamente alla tessera stampabile a cura dell’affiliato da pannello web in dotazione. 

Per “documento di identità personale” il CF ha stabilito che, ai fini del riconoscimento del giocatore, effettuato dall’arbitro prima dell’inizio della partita, saranno validi tutti i documenti di riconoscimento rilasciati, siglati e timbrati da un’amministrazione dello Stato se corredati da foto e generalità dell’interessato. 


DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ E FOTOCOPIA DOCUMENTO 
Per i tesserati giocatori, in alternativa, potrà essere presentata all’arbitro copia fotostatica del documento di identità personale, unitamente alla dichiarazione di autenticità (il cui modello è pubblicato in formato “word” sul sito federale www.federugby.it alla pagina “modulistica federale”), entrambe sottoscritte dal Presidente della società in carica. 

La dichiarazione di autenticità rimarrà valida anche per le stagioni sportive successive a condizione che: 
• il documento di riconoscimento sia in corso di validità; 
• il giocatore sia tesserato per la stessa società; 
• il Presidente firmatario non sia cambiato. 

La validità della copia fotostatica del documento di identità, come sopra certificata, è subordinata al fatto che: 
• il documento di identità riprodotto sia integrale (avanti/retro) e completamente leggibile; 
• la riproduzione della fotografia del titolare sia tale da permetterne il riconoscimento. 

La società che sceglie tale modalità di riconoscimento accetta incondizionatamente che l’ Arbitro possa, in ogni caso di dubbio o incertezza: 
a) richiedere la presentazione dell’originale del documento o di altro documento di identità; 
b) richiedere, in difetto, la autocertificazione sulla stessa copia fotostatica circa la veridicità delle generalità del titolare o, se minorenne, la certificazione di veridicità di chi esercita la responsabilità genitoriale o dell’accompagnatore. 
c) ritirare la copia del documento di identità e trasmetterla al Giudice Sportivo competente, unitamente al referto. 

Nell’ipotesi sub b) il ritiro della copia e la trasmissione al Giudice Sportivo sono obbligatori. 

I documenti e i certificati di identità che scadono in data anteriore alla fine del campionato mantengono la loro validità ai soli fini federali, fino al termine della stagione sportiva. 


Inoltre, salvo quanto sopra previsto, si precisa quanto segue: 

4.3.1 CAMPIONATI DI CATEGORIA SENIORES E CAMPIONATI GIOVANILI U.18, U.16, U.14 E PROPAGANDA NON ITALIANI 
Sono validi tutti i documenti legali di identità. 

Per i giocatori non italiani è valido il passaporto o altro valido documento di identità con foto. 

La carta di soggiorno con foto del titolare e il permesso di soggiorno sono considerati documenti legali di identità ai fini del riconoscimento del giocatore ai sensi della delibera Presidenziale n. 6 – 2015/2016). 

4.3.2 ATTIVITÀ PROPAGANDA U.12, U.10, U.8 E U.6 Sono validi tutti i documenti legali di identità. 

Per i giocatori non italiani è valido il passaporto o altro valido documento di identità con foto. 

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sabato 5 agosto 2017

096662 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

PRINCIPI DI LEALTA’ SPORTIVA 
Si sottolinea che il deprecabile uso di un documento contraffatto per favorire la partecipazione ad una gara di un soggetto che non potrebbe prendervi parte, oltre ad essere contrario ai più elementari principi di lealtà e correttezza che devono caratterizzare la pratica sportiva, può altresì determinare gravissime responsabilità sotto altri rilevanti aspetti. 

Sono state fortemente inasprite le sanzioni in relazione all’uso di documenti di riconoscimento contraffatti. 

DOCUMENTO D’IDENTITÀ PERSONALE 
Tutti i tesserati ammessi al recinto di gioco dovranno essere muniti di idoneo documento di identità personale in formato cartaceo o elettronico (solo su tablet o PC portatile dell’accompagnatore, con esclusione di smartphone) da presentare all’arbitro prima della gara unitamente alla tessera stampabile a cura dell’affiliato da pannello web in dotazione. 

Per “documento di identità personale” il CF ha stabilito che, ai fini del riconoscimento del giocatore, effettuato dall’arbitro prima dell’inizio della partita, saranno validi tutti i documenti di riconoscimento rilasciati, siglati e timbrati da un’amministrazione dello Stato se corredati da foto e generalità dell’interessato. 

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ E FOTOCOPIA DOCUMENTO 
Per i tesserati giocatori, in alternativa, potrà essere presentata all’arbitro copia fotostatica del documento di identità personale, unitamente alla dichiarazione di autenticità (il cui modello è pubblicato in formato “word” sul sito federale www.federugby.it alla pagina “modulistica federale”), entrambe sottoscritte dal Presidente della società in carica. 

La dichiarazione di autenticità rimarrà valida anche per le stagioni sportive successive a condizione che: 
• il documento di riconoscimento sia in corso di validità; 
• il giocatore sia tesserato per la stessa società; 
• il Presidente firmatario non sia cambiato. 

La validità della copia fotostatica del documento di identità, come sopra certificata, è subordinata al fatto che: 
• il documento di identità riprodotto sia integrale (avanti/retro) e completamente leggibile; 
• la riproduzione della fotografia del titolare sia tale da permetterne il riconoscimento. 

La società che sceglie tale modalità di riconoscimento accetta incondizionatamente che l’ Arbitro possa, in ogni caso di dubbio o incertezza: 
a) richiedere la presentazione dell’originale del documento o di altro documento di identità; 
b) richiedere, in difetto, la autocertificazione sulla stessa copia fotostatica circa la veridicità delle generalità del titolare o, se minorenne, la certificazione di veridicità di chi esercita la potestà genitoriale o dell’accompagnatore. 
c) ritirare la copia del documento di identità e trasmetterla al Giudice Sportivo competente, unitamente al referto. 

Nell’ipotesi sub b) il ritiro della copia e la trasmissione al Giudice Sportivo sono obbligatori. 

I documenti e i certificati di identità che scadono in data anteriore alla fine del campionato mantengono la loro validità ai soli fini federali, fino al termine della stagione sportiva. 

Inoltre, salvo quanto sopra previsto, si precisa quanto segue: 

4.3.1 CAMPIONATI DI CATEGORIA SENIORES E CAMPIONATI GIOVANILI U.18, U.16, U.14 E PROPAGANDA NON ITALIANI 

Sono validi tutti i documenti legali di identità. 

Per i giocatori non italiani è valido il passaporto o altro valido documento di identità con foto. 

La carta di soggiorno con foto del titolare e il permesso di soggiorno sono considerati documenti legali di identità ai fini del riconoscimento del giocatore ai sensi della delibera Presidenziale n. 6 – 2015/2016). 

4.3.2 ATTIVITÀ PROPAGANDA U.12, U.10, U.8 E U.6 
Sono validi tutti i documenti legali di identità. 

Per i giocatori non italiani è valido il passaporto o altro valido documento di identità con foto. 


https://www.youtube.com/channel/UCb4fcRm70n8YNAzR_XF-AEw

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martedì 7 marzo 2017

601115 DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO PRESENTATI IN FOTOCOPIA

Una squadra presenta una parte dei documenti di riconoscimento in fotocopia. Come si comporta l’arbitro?

  • a)  rifiuta in quanto tutti i documenti devono essere prodotti in originale,
  • b)  accetta con riserva facendo presente il fatto nel referto,
  • c)  accetta se autenticati dal presidente della società.



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DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ E FOTOCOPIA DOCUMENTO
Per i tesserati giocatori, in alternativa, potrà essere presentata all’arbitro copia fotostatica del documento di identità personale, unitamente alla dichiarazione di autenticità (il cui modello è pubblicato in formato “word” sul sito federale www.federugby.it alla pagina “modulistica federale”), entrambe sottoscritte dal Presidente della società in carica .


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DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

PRINCIPI DI LEALTA’ SPORTIVA
Si sottolinea che il deprecabile uso di un documento contraffatto per favorire la partecipazione ad una gara di un soggetto che non potrebbe prendervi parte, oltre ad essere contrario ai più elementari principi di lealtà e correttezza che devono caratterizzare la pratica sportiva, può altresì determinare gravissime responsabilità sotto altri rilevanti aspetti.

Sono state fortemente inasprite le sanzioni in relazione all’uso di documenti di riconoscimento contraffatti.

DOCUMENTO D’IDENTITÀ PERSONALE
Tutti i tesserati ammessi al recinto di gioco, dovranno essere muniti di idoneo documento di identità personale da presentare all’arbitro prima della gara unitamente alla tessera federale.

Per “documento di identità personale” il CF ha stabilito che, ai fini del riconoscimento del giocatore, effettuato dall’arbitro prima dell’inizio della partita, saranno validi tutti i documenti di riconoscimento rilasciati, siglati e timbrati da un’amministrazione dello Stato se corredati da foto e generalità dell’interessato.

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ E FOTOCOPIA DOCUMENTO
Per i tesserati giocatori, in alternativa, potrà essere presentata all’arbitro copia fotostatica del documento di identità personale, unitamente alla dichiarazione di autenticità (il cui modello è pubblicato in formato “word” sul sito federale www.federugby.it alla pagina “modulistica federale”), entrambe sottoscritte dal Presidente della società in carica .

La dichiarazione di autenticità rimarrà valida anche per le stagioni sportive successive a condizione che:

  • il documento di riconoscimento sia in corso di validità;
  • il giocatore sia tesserato per la stessa società;
  • il Presidente firmatario non sia cambiato.

La validità della copia fotostatica del documento di identità, come sopra certificata, è subordinata al fatto che:

  • il documento di identità riprodotto sia integrale (avanti/retro) e completamente leggibile;
  • la riproduzione della fotografia del titolare sia tale da permetterne il riconoscimento.

La società che sceglie tale modalità di riconoscimento accetta incondizionatamente che l’ Arbitro possa, in ogni caso di dubbio o incertezza:

  • a) richiedere la presentazione dell’originale del documento o di altro documento di identità;
  • b) richiedere, in difetto, la autocertificazione sulla stessa copia fotostatica circa la veridicità delle generalità del titolare o, se minorenne, la certificazione di veridicità di chi esercita la potestà genitoriale o dell’accompagnatore.
  • c) ritirare la copia del documento di identità e trasmetterla al Giudice Sportivo competente, unitamente al referto. Nell’ipotesi sub b) il ritiro della copia e la trasmissione al Giudice Sportivo sono obbligatori.

I documenti e i certificati di identità che scadono in data anteriore alla fine del campionato mantengono la loro validità ai soli fini federali, fino al termine della stagione sportiva.

Inoltre, salvo quanto sopra previsto, si precisa quanto segue:

CAMPIONATI DI CATEGORIA SENIORES E CAMPIONATI GIOVANILI U.18, U.16, U.14 E PROPAGANDA NON ITALIANI

Sono validi tutti i documenti legali di identità. Per i giocatori non italiani è valido il passaporto o altro valido documento di identità con foto. 

La carta di soggiorno con foto del titolare e il permesso di soggiorno sono considerati documenti legali di identità ai fini del riconoscimento del giocatore ai sensi della delibera Presidenziale n. 6 – 2015/2016).