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martedì 17 gennaio 2023

792174 L’ASSENZA DELLA FORZA PUBBLICA, IN OGNI CASO, NON COSTITUISCE IMPEDIMENTO ALLA DISPUTA DELLA GARA.

ORDINE PUBBLICO

Controllare se sul posto è presente la Forza Pubblica. 

Qualora non si rilevi la presenza di agenti in divisa e la Società ospitante non presenti copia della richiesta alla Forza Pubblica (art. 7 -lettera b-del R.A.S., generalmente esposta nello spogliatoio dell’arbitro), si dovrà obbligatoriamente riportare tale fatto a referto, pertanto nel rigo specifico (misure d’ordine prese dall’Ente ospitante) si dovrà scrivere, o barrare, una delle seguenti indicazioni:

-Servizio svolto da forze dell’ordine pubblico;

-Servizio richiesto ma assente;

-Servizio assente e non richiesto dalla Società.

Si ricorda che l’assenza della forza pubblica, in ogni caso, non costituisce impedimento alla disputa della gara.

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