DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
Tutti i tesserati ammessi al recinto di gioco devono essere muniti di idoneo documento di identità personale, in formato cartaceo o elettronico (solo su tablet o PC portatile dell’accompagnatore, con esclusione di smartphone) da presentare all’arbitro prima della gara unitamente alla tessera stampabile a cura dell’affiliato da pannello web in dotazione.
Il C.F. ha stabilito che, ai fini del riconoscimento del giocatore, effettuato dall’arbitro prima dell’inizio della partita, sono validi tutti i documenti di identità personale rilasciati, siglati e timbrati da un’amministrazione dello Stato e corredati da foto e generalità dell’interessato.
La carta di soggiorno con foto del titolare e il permesso di soggiorno sono considerati documenti legali di identità, validi ai fini del riconoscimento del giocatore non italiano.
Di norma, quindi, i documenti accettati sono:
-Carta d’identità
-Passaporto
-Patente di guida con fotografia
-Tessera postale Tessera ferroviaria (non abbonamento ferroviario)
-Porto d’armi
-Licenza di pesca
-Tessera degli Ordini Professionali
-Tessera di servizio, per gli appartenenti alle Forze Armate, Polizia o altri Corpi
-carta di soggiorno e permesso di soggiorno
Solo per i giocatori e le giocatrici, potrà essere presentata all’arbitro copia fotostatica del documento di identità personale, unitamente alla dichiarazione di autenticità (il cui modello è pubblicato in formato “word” sul sito federale www.federugby.it alla pagina “modulistica federale”), entrambe sottoscritte dal Presidente della società in carica.
La copia fotostatica del documento d’identità personale, unitamente alla dichiarazione di autenticità, entrambe sottoscritte dal Presidente in carica della società, mantengono la loro validità anche in anni sportivi successivi alla loro originale compilazione/sottoscrizione, a patto che:
• •il documento di riconoscimento sia in corso di validità;
• •il giocatore sia tesserato per la stessa società;
• •il presidente firmatario non sia cambiato.
L’arbitro potrà in ogni caso di dubbio o incertezza:
-richiedere la presentazione dell’originale del documento o di altro documento di identità;
-richiedere, in difetto, l’autocertificazione sulla stessa copia fotostatica circa la veridicità delle generalità del titolare o, se minorenne, la certificazione di veridicità di chi esercita la responsabilità genitoriale o dell’accompagnatore.
In tal caso, l’arbitro dovrà ritirare la fotocopia del documento e trasmetterla al Giudice Sportivo competente, unitamente al referto;
I documenti e i certificati di identità che scadono in data anteriore alla fine del campionato, mantengono la loro validità ai soli fini federali fino al termine della stagione sportiva (30 giugno).
Nell’ipotesi d’ammissione di giocatori nel recinto di gioco, dopo l’inizio della gara, l’arbitro deve esigere la presentazione del documento d’identità personale e, al termine della stessa, l’annotazione degli estremi dei documenti identificativi nell’elenco giocatori (art. 26 comma 5 del R.A.S.).
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